AMMINISTRATIVO
Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici
con figli sotto i 3 anni
In data 4 giugno 2024 è stata depositata la sentenza n.99 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, che consentiva il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, con figli minori di 3 anni, solo verso la sede in cui l’altro genitore svolgeva la propria attività lavorativa.
L’istituto del trasferimento temporaneo, come noto, risponde ai principi costituzionali di sostegno alla famiglia, all’infanzia e alla parità genitoriale nell’accudimento dei figli (artt. 30 e 31 Cost.).
La decisione, che estende la possibilità di trasferimento temporaneo anche alla sede di residenza familiare, rappresenta un passo importante verso una maggiore armonizzazione tra lavoro e famiglia, garantendo una tutela più ampia al nucleo familiare con genitori lavoratori e figli piccoli.
Ne consegue che il pubblico dipendente con figli sotto i 3 anni può ora richiedere l’assegnazione temporanea non solo nella sede di lavoro dell’altro genitore, ma anche in quella provincia o regione ove è fissata la residenza familiare in cui il minore è domiciliato ai sensi del codice civile.
Avvocato Emanuela Silvestrini
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