DIRITTO BANCARIO
CONTRATTI DI GARANZIA: FIDEIUSSIONE, CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA E GARANZIA A PRIMA RICHIESTA
Negli ultimi anni si molto si è discusso in merito alla distinzione tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia. La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore. Il Contratto autonomo di garanzia è quel contratto attraverso il quale un soggetto (abitualmente una banca o una compagnia assicurativa), garante, si obbliga direttamente nei confronti di un soggetto beneficiario, al pagamento di una somma predeterminata nel caso in cui si verifichi un determinato evento. In sostanza, con la fideiussione, il garante può contestare – sotto qualsiasi profilo – un’eventuale illiceità del rapporto obbligatorio principale (ai sensi dell’art. 1945 codice civile), mentre, con il contratto autonomo di garanzia, in linea di massima, il garante non potrà fare lo stesso, essendo indifferente al rapporto principale. Tale ultimo principio ha subito forti ridimensionamenti ad opera della giurisprudenza, che, riferendosi al rapporto tra contratto autonomo di garanzia e rapporto sottostante, parla di “accessorietà temperata”. (Cass. sent.6656/1987).
Infatti è stato stabilito che il garante nel contratto autonomo di garanzia può far valere eccezioni in merito al rapporto originario, in una serie di casi. In primis, quando è venuto meno il debito garantito e quando la garanzia fideiussoria sia stata escussa con dolo o mala fede; poi, nelle ipotesi di inesistenza o nullità del contratto per contrarietà dello stesso a norme imperative, o per illiceità della causa o del motivo comune; ed infine, quando le eccezioni sono relative alla validità dello stesso contratto di garanzia (in tal senso, Cass. Civ. n. 26262/2007; Cass. Civ. n. 5044/2009; Trib. di Napoli, n. 2483/2018).
La Cassazione a sezioni Unite si è poi pronunciata in tema di fideiussione chiarendo che l’inserimento in un contratto di fideiussione della clausola di pagamento a prima richiesta vale a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto viene esclusa la possibilità per il garante di opporre al creditore le eccezioni che spettino al creditore principale (CASS. SS.UU- 3947/2010)
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