FAMIGLIA
CONTO CORRENTE COINTESTATO E DIVORZIO
Tribunale di Roma, ordinanza 24 maggio 2019. Dott. Romano
L’ordinanza in disamina suscita un particolare interesse in quanto affronta con coraggio un aspetto del tutto particolare: la rilevanza di fatti sopravvenuti alla cointestazione del conto con firma disgiunta, arrivando addirittura a sostenere il verificarsi di una “sostanziale modificazione della titolarità del conto”.
L’ipotesi sottoposta al vaglio del Tribunale riguardava un conto corrente rimasto cointestato tra due ex coniugi. La sentenza di divorzio aveva specificato alcuni anni prima che tale conto sarebbe stato utilizzato soltanto dal marito con oneri e spese a suo esclusivo carico.
Dopo alcuni anni il conto presentava uno scoperto e la ricorrente riceveva una raccomandata dall’Istituto di credito in cui si intimava a entrambi i cointestatari il pagamento dell’importo corrispondente al saldo negativo.
Inutili risultavano i tentativi di risolvere la questione in via bonaria per cui dopo qualche giorno l’istituto di credito comunicava di aver classificato la posizione di entrambi gli ex coniugi a “sofferenza”.
Insorgeva la ex moglie con ricorso ex articolo 700 c.p.c. contestando l’illegittimità della segnalazione. La ricorrente evidenziava innanzitutto l’importanza dei fatti sopravvenuti alla cointestazione del conto con firma disgiunta. Sottolineava inoltre una serie di altri motivi di non corretta segnalazione, attinenti alla errata valutazione del proprio stato di insolvenza, soprattutto la mancata verifica -da parte dell’istituto di credito- dell’assenza di qualsiasi elemento pregiudizievole a proprio carico, visto che aveva da molto tempo altri due conti correnti bancari (di cui uno personale presso la medesima Agenzia) che non avevano mai presentato situazioni passive e visto che provvedeva a onorare da circa 13 anni un contratto di mutuo.
Il Giudice, con riguardo al primo profilo, ha sostenuto che “i provvedimenti giudiziari (di divorzio) che hanno cristallizzato un accordo tra le parti, una volta comunicati all’istituto di credito, importano una sostanziale modificazione nella titolarità del conto corrente cointestato. Ne consegue che non solo non si può parlare, nel caso di specie, di conto cointestato con firme disgiunte, ma altresì che l’istituto resistente fosse perfettamente a conoscenza dei fatti. L’esponente, peraltro, non ha assolutamente contribuito alla formazione del debito, non avendo più svolto, e non potendo proprio più svolgere, alcuna operazione sul conto corrente in contestazione fin da quando era ancora in attivo”.
Tale pronuncia rappresenta una incrinatura profonda nel sistema “blindato” dei rapporti tra banca e clienti. È infatti noto che ai sensi dell’art. 1854 c.c. nell’ipotesi in cui il conto corrente sia intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.
Con riferimento, poi, alla segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d’Italia, il Giudice ha confermato l’orientamento secondo il quale “la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come ‘deficitaria’, ovvero come di ‘grave difficoltà economica’ (Cass., Sez. III, 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass., Sez. I, 9 luglio 2014, n. 15609). Inoltre, in base in base a quanto disposto della Circolare 139/91 della Banca d’Italia, capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5, “la segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza”.
Anche sotto profilo, quindi, risulta molto importante prevedere accordi specifici e lungimiranti per non avere sorprese o difficoltà.
Avvocato Emanuela Silvestrini
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