AMMINISTRATIVO

Le insidie dei lavori di c.d. Edilizia Libera

Una attualissima sentenza del Consiglio di Stato (n.770 del 3 febbraio 2022), decidendo sula legittimità della libera costruzione di un manufatto, non solo ha fornito una definizione di “pergolato”, ma ha anche affermato che tale struttura non cambia se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, a condizione che lascino spazi per il filtraggio della luce e dell’acqua.

Un’altra recente sentenza (Consiglio Stato n. 467/2022) ha affermato con chiarezza che non sono riconducibili agli interventi c.d. di edilizia libera quelli che realizzano una trasformazione di finestre in porte-finestre.

Come noto, per tutti i lavori che ricadono in edilizia libera non è richiesto un titolo abilitativo e non è necessario avviare alcuna pratica in particolare. Questo permette ai proprietari di un immobile di svolgere alcuni tipi lavori in modo rapido.

Eppure è facile cadere in errore sia perché i giudici amministrativi a volte forniscono interpretazioni non sempre univoche rispetto ad alcuni interventi “dubbi” sia perché bisogna fare i conti con norme locali, come per esempio il regolamento edilizio comunale, le norme di igiene e sicurezza o quelle che elencano gli edifici sottoposti a vincoli di tutela.

Ecco una veloce e parziale dimostrazione degli ostacoli in cui è possibile inciampare nell’ambito della edilizia libera.

-Il rifacimento del giardino con la costruzione di alcuni elementi d’arredo è in genere libero, ma occorre prestare molta attenzione. Il gazebo, per esempio, è uno degli argomenti più dibattuti. Ormai rientra tra gli interventi liberi ma solo se è di “dimensioni limitate”, facilmente amovibile, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso e, soprattutto, se non realizza una perfetta impermeabilità agli agenti atmosferici.

-È possibile rifare la pavimentazione di casa, sia esterna che interna, senza richiedere alcun tipo di autorizzazione.  Ma attenzione a quando ponete la nuova pavimentazione al di sopra della precedente in quanto è possibile che l’altezza dei locali interni diventi inferiore a quella prevista dalle norme igienico sanitarie.

-Chi decide di installare nuove finestre lo può fare senza richiedere permessi, tranne che comporti una modifica dei prospetti.

-La tinteggiatura delle facciate non richiede un titolo, a meno di costruzioni soggette a vincoli o in particolari zone del cento urbano.

-Anche la ristrutturazione del bagno fa parte per lo più dell’edilizia libera, ma se si prevedono interventi che incidono sulle parti strutturali, allora si rientra nella manutenzione straordinaria.

-Gli interventi che hanno lo scopo di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche (rampe di accesso, ascensori, montacarichi …) rientrano nei lavori di edilizia libera ma spesso richiedono un titolo abilitativo edilizio perché incidono su elementi strutturali dell’edificio.

E, credeteci, non è finita qui. Per questo è preferibile chiedere un consiglio prima di cominciare anche i più semplici lavori.

 

Avvocato Emanuela Silvestrini

Contattaci

Dicci di cosa hai bisogno compilando i campi qui sotto